Polo Logistico Amazon
Il nostro voto in Consiglio Comunale
Per trasparenza nei confronti dei Cittadini, riportiamo per intero i nostri interventi effettuati durante il Consiglio Comunale del 28 ottobre 2021, in merito all’approvazione della delibera del Nuovo Polo Logistico Amazon.
Andrea Suriani – Angelo Intino Consiglieri Comunali Movimento 5 Stelle di Orbassano
Intervento del Consigliere Andrea Suriani – Capogruppo M5S di Orbassano
“Con questa sera si conclude il procedimento della variante urbanistica semplificata per la realizzazione del nuovo insediamento produttivo di Amazon.
Un procedimento caratterizzato in primis dalla mancata comunicazione e condivisione con i cittadini, e il non coinvolgimento di tutte le rappresentanze politiche del consiglio.
Detto questo, è sicuramente riduttivo dover analizzare il polo logistico solo ed esclusivamente per gli aspetti occupazionali.
Mi spiego meglio: E’ troppo riduttivo etichettare chi evidenzia delle criticità sull’iter, come coloro che non vogliono l’occupazione, non vogliono dare lavoro agli orbassanesi e altre considerazioni prive di sostanza.
Evidenzierò ora alcuni aspetti di cui dobbiamo tenere in considerazione per valutare l’iter della procedura autorizzativa:
Il primo aspetto è che Il nuovo polo logistico occuperà un’area di circa 20 ettari. Si cementificherà quello che fino a poco tempo fa era un campo agricolo coltivato a mais.
Il secondo aspetto è quello che succederà a livello di traffico nella zona interessata dall’insediamento, ma non solo.
Il terzo aspetto sono le compensazioni ambientali che sono state individuate e che dovranno essere realizzate dal proponente.
Compensazioni che riteniamo del tutto insufficienti. Non sarà sicuramente una risalita dei pesci nel Sangone a poter compensare il consumo di suolo, né tanto meno una forestazione in Via Calvino, dove ancora non abbiamo capito se sarà un’area pubblica o se inserita in un contesto privato visto che allo stato attuale la zona è recintata e si trova all’interno della zona dei campi sportivi.
Saranno previsti degli interventi presso Il Parco Ilenia Giusti, area già più volte citata dalla vostra amministrazione in merito alla realizzazione del Parco Avventura.
Le considerazioni sugli aspetti citati, insieme all’aspetto occupazionale sono state condivise con i cittadini in una serata pubblica. Una serata organizzata insieme al Partito democratico, articolo uno, sinistra per Orbassano e Italia viva. Forze politiche non considerate nell’iter ma a cui va riconosciuto la capacità di aver coinvolto i cittadini.
Voi vi siete limitati a qualche articolo sui giornali e ad un post su facebook. Poco, veramente troppo poco per un intervento che avrà un impatto notevole sulla nostra comunità.
Non voglio troppo dilungarmi pertanto arrivo ad uno dei punti più critici di tutto l’iter procedurale, che è sicuramente quello di aver deciso di non sottoporre la variante alla valutazione ambientale strategica anche detta VAS.
La Vas, detta in maniera semplice, può essere definita come un processo che analizza gli effetti ambientali che possono verificarsi con la messa in opera di piani e progetti, prevedendo le potenziali risposte ambientali.
La VAS pertanto non è semplicemente da considerare come un obbligo amministrativo, ma uno strumento fondamentale. E’ uno strumento che permette di dare maggiore attenzione agli aspetti ambientali e all.a sostenibilità, e che produce piani e programmi migliori e più efficaci.
Ci sono vari attori che vi possono partecipare, tra cui il proponente, i soggetti competenti in materia ambientale, le associazioni ambientali, i cittadini, ecc…
Senza dubbio, la mancata consultazione del pubblico e delle autorità responsabili per l’ambiente, non ha consentito di dare maggiore trasparenza all’iter decisionale, senza poter garantire la completezza e l’affidabilità delle informazioni su cui poggia la valutazione stessa.
Il non aver sottoposto la variante urbanistica a VAS è una criticità che è stata ben sottolineata nelle osservazioni che sono giunte da parte di Lega Ambiente, Pro Natura e dal Comitato Torinese di Salviamo il Paesaggio.
Osservazioni che sono state tutte catalogate come non accoglibili.
Nelle controdeduzioni, si fa riferimento al fatto che la Determinazione del Dirigente dell’Organo Tecnico VAS è stata assunta in relazione all’esito dei lavori dell’OTC cioè l’organo tecnico comunale, che hanno tenuto conto dei pareri e i contributi espressi dagli Enti con competenze ambientali sia in sede di Conferenza dei Servizi, che nei successivi tavoli tecnici tematici.
Di contro Arpa, con nota al protocollo n. 31552 del 2/10/2021 evidenzia il fatto che siccome lo strumento urbanistico è stato escluso dalla fase di valutazione di VAS, non ha più un ruolo nelle procedure di approvazione degli stessi strumenti urbanistici.
La Regione Piemonte con nota al protocollo n. 32438 del 8/10/2021 in merito alle controdeduzioni alle osservazioni fa una precisazione ben importante e da non trascurare e cioè che con riferimento ai frequenti richiami alle valutazioni effettuate dagli organi regionali e dall’ARPA in ordine al procedimento di VAS, rammenta e sottolineo rammenta, che il procedimento in argomento demanda comunque in maniera esclusiva all’autorità competente comunale la competenza ad esprimere il provvedimento di verifica di cui all’articolo 12 comma 4 del D.LGS. 152/2006.
Città Metropolitana, come riportato nel verbale della conferenza dei servizi che si è svolta in data 11 ottobre 2021, ha ribadito che l’iter del procedimento di esclusione da VAS risulta di esclusiva competenza comunale.
Concludo dicendo e sottolineando ancora una volta come fatto in più occasioni che non siamo a priori contro l’espansione produttiva, o l’incremento occupazionale, ma siamo anche a favore di un controllo ambientale di impatto sul territorio, fatto in un certo modo, che garantisca ai cittadini una certa qualità urbanistica e territoriale. La mancata attivazione della VAS, l’insufficienza delle compensazioni ambientali previste, il mancato coinvolgimento dei cittadini, delle varie forze politiche e delle associazioni ambientali sono tra gli aspetti che non ci permettono di votare a favore della procedura.
Intervento del Consigliere Angelo Intino
Il decreto legislativo 152/06 smi, all’ art 6 commi
1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, … della gestione dei rifiuti e delle acque, … della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli.
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e’ necessaria qualora l’autorita’ competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12.
L’area oggetto di variante non è piccola (200.000 mq) e nemmeno comporta modeste modifiche dell’uso dell’area interessata (oggi coltivata domani completamente edificata) quindi non è tra quelle in cui il procedimento VAS è suscettibile di verifica.
Ma questa non è solo la mia interpretazione, non lo dico io ma a pensarlo è anche l’ISPRA ISTITUTO SUPERIORE per la PROTEZIONE e la RICERCA AMBIENTALE, infatti alla voce “Normativa in materia di VAS nazionale e delle regioni e province autonome”contenuto nel sito www.isprambiente.gov.it recita:
Ambito di Applicazione
“La VAS viene applicata sistematicamente ai piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale:
– piani e programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria…della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli… ”
poi continua
“Per i piani e programmi prima descritti che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e programmi prima descritti, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, ..”
Quindi nuovamente si precisa che la VAS è sistematica nei casi di possibili impatti ambientali, assoggettando a verifica solo i casi in cui sono coinvolte aree piccole e modifiche minori.
Nella DETERMINAZIONE N. 446 DEL 30/07/2021, IL DIRIGENTE ORGANO TECNICO VAS determina “di escludere dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. “
Ma art.12 – verifica di assoggettabilità – al comma 1 specifica di trovare applicazione per i casi di cui all’art.6 c3 e 3bis. Cioè per le aree piccole o modifiche minori.
E non è il caso in oggetto.
Infatti l’art.11 esplicita al comma 1a prevede ” a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita’ ((limitatamente ai piani e ai programmi di cui all’articolo 6, commi3 e 3 bis));”
Ribadisco qualora qualcuno se lo fosse perso: verifica di assoggettibilità a VAS è prevista solo per le aree piccole o modifiche minori.
Nella CDS del 4/10/2021 in un documento di controdeduzioni 9 si motiva il non accoglimento di una osservazione simile fatta da Legambiente, con la seguente controdeduzione:
“In specie, come risultante dal verbale della Conferenza Dei Servizi, seduta del 02 luglio 2021, “Dal punto di vista ambientale la Regione non ritiene esistano criticità tali da rendere necessaria l’attivazione della VAS. “
Ma la Regione stessa nella CDS del 11/10 ci tiene a precisare che :
“ il procedimento in argomento demanda comunque in maniera esclusiva all’autorità competente comunale la competenza ad esprimere il provvedimento di verifica di cui all’articolo 12 comma 4 del D.LGS. 152/2006;”
“sottolinea che l’OTC è il soggetto competente in materia di VAS e in tal senso … unico soggetto titolato ad emettere la decisione finale in materia di esclusione o assoggettamento a VAS.” e questo viene ribadito anche da CMTO.
Concludo, In sostanza si ritiene che vista la tipologia di piano e di estensione dell’area coinvolta sarebbe dovuta essere applicata in modo sistematico la VAS, cosi come previsto dal DL 152/2006 smi e ribadito dall’ISPRA.
Cosa che non è stata fatta poiché si è applicata la verifica di assoggettabilità prevista invece per le aree di piccola estensione. Per questi motivi riteniamo che l’iter di approvazione non sia stato quello corretto, quindi con queste premesse l’approvazione delle variante non è accoglibile.